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In data 18 febbraio è stato pubblicato il nuovo Decreto-Legge. Nello specifico all'Art. 19 vengono specificate "Disposizioni riguardanti la scuola".
Art. 19
(Disposizioni riguardanti la scuola)
1.
Laccesso ai locali della scuola da parte degli studenti fino alle scuole superi
ori comprese, è
consentito senza la presentazione di alcuna documentazione.
2.
Laccesso
ai
locali
delluniversità
da
parte
degli
studenti
è
consentita
attraverso
la
presentazione di un documento in corso di validità di cui allarticolo 5.
3.
È fatto obbligo di indossare correttamente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2 per tutti gli utenti e i dipendenti che accedono allinterno delle scuole. Gli alunni sono
tenuti allobbligo di utilizzo della mascherina di tipo chirurgico o
di tipo FFP2. Gli alunni sono
esentati dallindossare le mascherine quando seduti al banco, per il tempo necessario al consumo
dei pasti che deve essere organizzato sulla base delle misure igieniche e di distanziamento previste
per il locali con somministrazione di alimenti e bevande, nello svolgimento di attività motoria che
deve essere organizzata in modo da garantire costantemente il distanziamento interpersonale di 2
metri, durante le interrogazioni e durante loutdoor education laddove sia possibile ma
ntenere il
distanziamento.
4.
Non sono soggetti allobbligo di cui al comma 3 i bambini al di sotto dei sei anni ed i
soggetti con forme di disabilità non compatibili con luso continuativo della mascherina ed i
soggetti che interagiscono con i predetti.
5.
Si raccomandano una frequente aerazione dei locali e ligienizzazione delle mani, in
particolar modo quando lo studente entra in aula e quando torna al proprio banco dopo aver svolto
attività didattica. Il personale docente e non docente è tenuto, almeno ogni ora, ad arieggiare
adeguatamente le aule.
6.
Nella
Scuola
Elementare,
Scuola
Media,
Scuola
Superiore
e
Centro
di
Formazione
Professionale (CFP) gli insegnanti in quarantena possono lavorare in modalità di lavoro agile, in
accordo con il Dirigente, rinunciando alla malattia.
7.
Per tutto quanto non disposto dal presente articolo si fa riferimento ai protocolli sanitari
stabiliti dai Dipartimenti ISS con la Protezione Civile, Authority Sanitaria ed il Dipartimento
Istruzione.
Inoltre, nell'articolo 20 si fa riferimento all'utilizzo dei trasporti ed, in particolare, anche al trasporto scolastico.
Art. 20
(Trasporti)
1.
Il servizio di trasporto scolastico, anche specializzato internazionale, oltre alle misure di cui
allarticolo 3, comma 3, è svolto senza la presentazione di alcuna documentazione.
2.
In aggiunta alle prescrizioni di cui al comma 1, il servizio di trasporto scolastico è tenuto
allosservanza
di
quanto
preventivamente
stabilito
dalle
linee
guida
e
dai
protocolli
di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, condivisi
tra il Dipartimento Istruzione, la Direzio
ne dellAASS ed il Dipartimento di Prevenzione dellISS,
che potranno altresì stabilire laumento dei mezzi di trasporto al fine di ridurre percentualmente la
capienza massima prevista sui mezzi.
3.
Lutilizzo del servizio di trasporti di linea, oltre alle misure di cui allarticolo 3, comma 3, è
consentito,
per
lutilizzatore
non
rientrante
nelle
casistiche
di
cui
al
comma
1,
senza
la
presentazione di alcuna documentazione.
Documenti
Siti scuole