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Home > Legislazione > Inclusione scolastica

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Commissione tecnica per l'integrazione

AMBITI DI COMPETENZA

In ottemperanza all'art. 3 della legge 30 luglio 1980 n° 60 e facendo riferimento ai criteri di classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'orientamento diagnostico, la Commissione Tecnica per l'Integrazione predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, il piano di inserimento dei soggetti che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

La Commissione stabilisce:

  • l'eventuale presenza di insegnante di sostegno o personale specifico o attrezzature particolari o strumenti didattici specifici
  • l'assegnazione al plesso più idoneo
  • le metodologie di intervento e i piani di lavoro generali relativi all'inserimento. (In considerazione dell'orientamento diagnostico)

COMPOSIZIONE

La Commissione Tecnica per l'integrazione è composta da :

  • Dirigente della Scuola dell'Infanzia,
  • Dirigente delle Scuole Elementari,
  • Presidi delle Scuole Medie ,
  • Dirigente e Vice Dirigente del Servizio Minori.

e per i casi di pertinenza da:

  • Direttore del Centro di Formazione Professionale,
  • Preside della Scuola Superiore.

e su invito da:

  • Neuropsichiatra del Servizio Sociosanitario.
  • Psicologi dell’Età Evolutiva.
  • Insegnanti di ogni ordine e grado.
  • Altre figure eventualmente coinvolte per i casi in discussione.

MODALITÀ OPERATIVE

La Commissione Tecnica si riunisce almeno una volta ogni 4 mesi o su richiesta di uno dei membri effettivi e nomina annualmente un segretario che ha le funzioni di:

  • convocare la Commissione tramite comunicazione scritta, con almeno 5 giorni di anticipo, con sede, data, ora, ordine del giorno;
  • redigere il verbale che dovrà indicare sinteticamente gli argomenti e le decisioni adottate dalla Commissione Tecnica per l'Integrazione.

Il Servizio Minori è responsabile del materiale della Commissione Tecnica.

PROTOCOLLO D'INTESA

Allo scopo di favorire l'integrazione dei soggetti portatori di deficit e dei minori con disagio psicologico, sociale e di apprendimento, ai sensi delle leggi 30 luglio 1980 n° 60, legge 3 maggio 1997 n. 21, legge 21 novembre 1990 n. 141, è stato concordato in Commissione Tecnica un protocollo d'Intesa in cui vengono definiti gli ambiti di intervento, i ruoli, le competenze specifiche e le modalità di collaborazione tra il servizio minori e le Istituzioni scolastiche della Repubblica di San Marino.

I Soggetti dell'intesa sono:

  • Il Servizio Minori, dell'Istituto della Sicurezza Sociale con la sua équipe psicopedagogica e dei consulenti di cui si avvale.
  • Le istituzioni scolastiche (la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Elementare, la Scuola Media, la Scuola Secondaria Superiore e il Centro di Formazione Professionale).

Il ruolo della famiglia è fondamentale per il recupero e l'integrazione del soggetto con deficit. Tuttavia le modalità di collaborazione e le possibili forme di intesa con le famiglie non possono essere codificate in questa sede; spetta alla sensibilità di ognuno, alla professionalità degli operatori al rispetto e alla stima reciproci messi in evidenza dalle parti in ogni esperienza relazionale e di rapporto istituzionale a rendere efficaci gli interventi programmati e messi in atto a favore dei soggetti in difficoltà.

 

Link

Legge 12 febbraio 1997 n. 21. Norme generali sull'istruzione
Legge 21 novembre 1990 n. 141. Legge quadro per la tutela dei Diritti e l'integrazione sociale dei portatori di deficit
Legge 30 luglio 1980, n. 60. Riforma dell'ordinamento scolastico
 
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