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Allentamento delle disposizioni per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19

Decreto-Legge 18 febbraio 2022 n. 20

 

In data 18 febbraio è stato pubblicato il nuovo Decreto-Legge. Nello specifico all'Art. 19 vengono specificate "Disposizioni riguardanti la scuola".

 

Art. 19
(Disposizioni riguardanti la scuola)


1. L’accesso ai locali della scuola da parte degli studenti fino alle scuole superi ori comprese, è
consentito senza la presentazione di alcuna documentazione.

2. L’accesso ai locali dell’università da parte degli studenti è consentita attraverso la
presentazione di un documento in corso di validità di cui all’articolo 5.

3. È fatto obbligo di indossare correttamente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2 per tutti gli utenti e i dipendenti che accedono all’interno delle scuole. Gli alunni sono
tenuti all’obbligo di utilizzo della mascherina di tipo chirurgico o di tipo FFP2. Gli alunni sono
esentati dall’indossare le mascherine quando seduti al banco, per il tempo necessario al consumo
dei pasti che deve essere organizzato sulla base delle misure igieniche e di distanziamento previste
per il locali con somministrazione di alimenti e bevande, nello svolgimento di attività motoria che
deve essere organizzata in modo da garantire costantemente il distanziamento interpersonale di 2
metri, durante le interrogazioni e durante l’outdoor education laddove sia possibile ma ntenere il
distanziamento.

4. Non sono soggetti all’obbligo di cui al comma 3 i bambini al di sotto dei sei anni ed i
soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ed i
soggetti che interagiscono con i predetti.

5. Si raccomandano una frequente aerazione dei locali e l’igienizzazione delle mani, in
particolar modo quando lo studente entra in aula e quando torna al proprio banco dopo aver svolto
attività didattica. Il personale docente e non docente è tenuto, almeno ogni ora, ad arieggiare
adeguatamente le aule.
6. Nella Scuola Elementare, Scuola Media, Scuola Superiore e Centro di Formazione
Professionale (CFP) gli insegnanti in quarantena possono lavorare in modalità di lavoro agile, in
accordo con il Dirigente, rinunciando alla malattia.

7. Per tutto quanto non disposto dal presente articolo si fa riferimento ai protocolli sanitari
stabiliti dai Dipartimenti ISS con la Protezione Civile, Authority Sanitaria ed il Dipartimento
Istruzione.

 

Inoltre, nell'articolo 20 si fa riferimento all'utilizzo dei trasporti ed, in particolare, anche al trasporto scolastico.

Art. 20
(Trasporti)


1. Il servizio di trasporto scolastico, anche specializzato internazionale, oltre alle misure di cui
all’articolo 3, comma 3, è svolto senza la presentazione di alcuna documentazione.

2. In aggiunta alle prescrizioni di cui al comma 1, il servizio di trasporto scolastico è tenuto
all’osservanza di quanto preventivamente stabilito dalle linee guida e dai protocolli di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, condivisi
tra il Dipartimento Istruzione, la Direzio ne dell’AASS ed il Dipartimento di Prevenzione dell’ISS,
che potranno altresì stabilire l’aumento dei mezzi di trasporto al fine di ridurre percentualmente la
capienza massima prevista sui mezzi.

3. L’utilizzo del servizio di trasporti di linea, oltre alle misure di cui all’articolo 3, comma 3, è
consentito, per l’utilizzatore non rientrante nelle casistiche di cui al comma 1, senza la
presentazione di alcuna documentazione.

 
 

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