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Le Istituzioni

 

 

I Capitani Reggenti

 

 

L'istituto della Reggenza della Repubblica di San Marino è antichissimo, ed ha avuto sicuramente origine dal periodo comunale. La prima menzione, infatti, che abbiamo di due Reggenti sammarinesi (Filippo da Sterpeto  e Odonte di Scarito) è contenuta in un documento del 12 dicembre 1243, anche se all'epoca non si chiamavano ancora Reggenti, bensì consules, cioè consoli, come gli antichi magistrati di Roma.

Nella seconda metà del XIII secolo vi sono poi ancora altre tracce di Reggenti, che anche all’epoca, come oggi, si alternavano alla guida della comunità ogni sei mesi. Alla fine del secolo cambiarono nome, divenendo uno Capitano e l’altro Difensore, ma mantenendo le stesse caratteristiche degli anni precedenti. Nel corso del tempo fu loro assegnato il titolo di Capitani Reggenti, titolo che ancora oggi conservano, preceduto dall’altro titolo di Eccellentissimi.

I Reggenti sono sempre stati nominati all'interno del Consiglio Grande e Generale, anche se attraverso i secoli sono stati vari i sistemi adottati per la loro nomina

Fin dagli statuti della fine del 1200 si è decretato che la durata dell'incarico reggenziale fosse di sei mesi. Nel corso dei secoli si sono avute rarissime eccezioni in cui tale periodo è stato anche prolungato; tuttavia a San Marino si è sempre voluto evitare il pericolo di lasciare uno o due individui ai vertici dello Stato per periodi troppo lunghi, e ciò per scongiurare il rischio di creare un potere personale capace di soffocare il potere collegiale del Consiglio.

Dalla prima metà del XVI secolo i Capitani Reggenti, finito il loro mandato, non possono essere rieletti se non dopo tre anni. Questa norma, a cui nel corso del tempo si è fatto qualche rarissima eccezione per motivi particolari ed eccezionali, ha preso il nome di Legge del Divieto.

Dal 1499 funziona anche il cosiddetto Sindacato della Reggenza, ovvero una sorta di alto tribunale in cui tutti i cittadini sammarinesi possono inoltrare reclami contro la Reggenza per quanto fatto o non fatto.

La loro nomina avviene da parte del Consiglio, ovvero il parlamento sammarinese, nel mese di marzo e di settembre, ed essi assumono la carica o il 1° aprile, o il 1° ottobre, con la cerimonia detta d'ingresso, che si svolge con celebrazioni civili e religiose.

Oggi i Reggenti sono esponenti di partiti politici, per cui essi vengono eletti in genere in base alla loro appartenenza ai partiti che formano la coalizione al governo, o comunque dietro suggerimento dei partiti che siedono in Consiglio. In passato, invece, non esistendo partiti politici (che a San Marino hanno incominciato a sedere in parlamento solo dal 1906) i Reggenti venivano eletti in base al ceto a cui appartenevano, perché il Consiglio era composto da 20 nobili, 20 terrieri (ovvero abitanti sul monte o alle sue pendici), 20 delle ville (ovvero dei castelli rurali)  

I Capitani Reggenti sono i capi di Stato della Repubblica di San Marino, e devono esercitare collegialmente questa funzione. Avendo tale veste, essi sono i supremi magistrati, rappresentano l'unità nazionale, coordinano, presiedono, vigilano sulle attività di tutti gli altri organi politici della Repubblica. Si possono considerare inoltre i capi del governo (individuabile nell'organo che viene denominato Congresso di Stato) ed anche i presidenti del locale parlamento, ovvero del Consiglio dei Sessanta: in pratica assommano in sé quel che in altri Stati è diviso in tre distinte funzioni.

E' anche loro compito nei momenti di crisi o di assenza di governo verificare tra i partiti politici la possibilità di dare origine ad una nuova coalizione di governo, oppure convocare i comizi elettorali.. Essi inoltre in caso di necessità o di urgenza hanno il potere di legiferare tramite i Decreti reggenziali, anche se tali decreti devono essere ratificati entro tre mesi dal Consiglio Grande e Generale. Infine hanno competenza esclusiva nella promulgazione delle leggi (potere esecutivo), con possibilità pertanto di esercitare una sorta di controllo formale sull'operato del Consiglio.

Requisiti indispensabili per poter essere nominati Reggenti sono: essere consigliere, essere cittadino originario, avere come minimo 25 anni d'età, non avere pendenze con la giustizia.

 

Il Consiglio dei LX

 

Tracce di questo istituto politico, che deve considerarsi il parlamento sammarinese, sono già facilmente rintracciabili nei documenti del XIII secolo, ma di sicuro all'epoca esso doveva condividere il potere e la gestione della piccola comunità sammarinese con altri organismi politici, come l'Arengo ed il Consiglio dei XII. Già all’epoca era composto da sessanta membri.

Nel corso dei secoli il Consiglio assunse il massimo potere sullo Stato sammarinese, tanto che gli statuti del '600 lo definiscono "il principe supremo, ed assoluto e solo" dello Stato. Fino al XVII secolo fu l'Arengo (cioè l’assemblea dei capifamiglia sammarinesi) che periodicamente eleggeva i consiglieri, ma gli statuti del '600 stabilirono che fosse direttamente il Consiglio a nominare per cooptazione i suoi nuovi membri. Questa norma permise il graduale instaurarsi di un governo oligarchico in mano alle principali famiglie sammarinesi, sistema che durò fino al 25 marzo 1906 quando, dopo anni di contestazione e di polemiche per ripristinare un sistema elettivo dei consiglieri, per volontà popolare venne convocato l’Arengo dei capifamiglia (dopo più di tre secoli in cui era stato accantonato) per decidere se lasciare la situazione com’era, o mutarla in senso democratico. La maggioranza optò per le elezioni periodiche, e da quell’anno in poi il Consiglio venne rinnovato dai cittadini ogni tre anni, poi ogni cinque. 

Il Consiglio in passato era composto da venti membri di ogni ceto sammarinese (nobili, cittadini, villici), mentre oggi è formato da rappresentanti scelti dal corpo elettorale dopo essere stati proposti a questo dai diversi partiti politici locali durante la campagna elettorale che si svolge di norma ogni cinque anni. Dopo che la popolazione ha espresso il suo voto nominando i 60 membri, il Consiglio s'insedia dando vita così ad una nuova legislatura.

Il Consiglio si riunisce periodicamente per esaminare e discutere un ordine del giorno, cioè un insieme di argomenti relativi alla gestione dello Stato che possono essere di varia natura. E'  presieduto dalla Reggenza, coadiuvata dall'Ufficio di Presidenza, che è un organo politico composto da diversi consiglieri con il compito di preparare l'ordine del giorno, e curare l'organizzazione dell’assemblea prima e dopo del suo svolgimento.

La sua funzione fondamentale è quella legislativa, perchè è l'organo che elabora ed approva tutte le leggi dello Stato.

Un'altra sua funzione di primaria importanza è quella politico-amministrativa, in quanto è il Consiglio che determina la costituzione del governo dopo averne approvato il programma politico, e vigila affinché la sua azione sia sempre regolare e conforme alle leggi.

Inoltre è sempre il Consiglio che nomina i Reggenti, i magistrati, i rappresentanti diplomatici, e tutti i membri che hanno funzioni politiche all'interno dello Stato sammarinese, o che comunque ricoprono cariche di elevata responsabilità. 

Sua competenza è anche l'approvazione annuale del bilancio preventivo dello Stato.

Per essere consiglieri occorrono requisiti ben precisi: avere 21 anni di età, essere domiciliato in Repubblica, avere le fedina penale senza macchia, non essere magistrato, non far parte di alcun corpo militare ed altro ancora.

 

Il Congresso di Stato

 

Questo organismo politico è il governo della Repubblica di San Marino, ed è preposto a fornire impulso e dirigere tutta la vita dello Stato, sia nei suoi rapporti interni sia in quelli esteri, secondo i principi di collegialità e responsabilità.

La sua creazione con funzioni di governo della Repubblica è abbastanza recente, risalendo a legge del 1945, tuttavia è l’evoluzione di una precedente Congregazione Economica, nata nel 1830, che aveva funzioni legate prevalentemente alla gestione economica dello Stato.

E' in genere composto da 10 membri, definiti Segretari di Stato, numero che può anche variare, corrispondenti a coloro che in altri sistemi politici sono chiamati Ministri.

Essi vengono scelti e nominati all'interno del Consiglio Grande e Generale, e restano in carica per l'intera legislatura che, salvo elezioni anticipate, dura cinque anni. Dei loro atti rispondono politicamente al Consiglio, e penalmente e civilmente alla giustizia ordinaria.

L’incarico di Segretario di Stato non può durare più di dieci anni consecutivi.

 

L'arengo

 

Agli inizi della storia della comunità sammarinese, periodo di cui si sa poco o niente, è probabile che le decisioni più importanti per la minuscola società venissero prese durante assemblee a cui partecipavano membri di tutte le famiglie, cioè che i poteri politici non fossero delegati a nessuno e che si operasse in un clima di totale democrazia diretta. Quest'assemblea, passata alla storia col nome di arengo, era composta da tutti i capifamiglia del territorio, e fino al XVI secolo ha detenuto certamente i massimi poteri sul minuscolo comune sammarinese.

Finché il numero dei sammarinesi rimase esiguo, l’arengo rimase operativo e deliberativo; quando la popolazione crebbe, invece, si sentì l'esigenza di creare altri organismi politici meno numerosi, più facili a convocarsi e riunirsi, dove le decisioni potessero essere prese con una certa velocità. Non si sa con precisione l'epoca in cui si affiancarono all'arengo altri istituti politici, anche se nel XIII secolo già vi erano un Consiglio dei XII ed un Consiglio dei LX, che ovviamente tolsero con gradualità la maggior parte dei poteri all’assemblea dei capifamiglia, pur non abolendolo mai in maniera ufficiale.

Fino al 1571 di sicuro l'Arengo rimase vivo, sebbene venisse convocato solo raramente e le decisioni più importanti fossero ormai prese dagli altri organi politici. Poi gli statuti redatti tra la fine del '500 e gli inizi del secolo dopo lo esautorarono del tutto, senza però arrivare ad abolirlo, e gli lasciarono solo alcuni poteri minori, ma non l’obbligo di riunirsi a scadenze fisse. Da quel momento in poi, l'Arengo come assemblea dei capifamiglia non venne più riunito fino al 25 Marzo 1906, ma assunse una fisionomia diversa rispetto alla sua originaria: in pratica divenne un momento della vita comunitaria che si svolgeva due volte all'anno, in aprile ed in ottobre, in corrispondenza dell'elezione delle nuove Reggenze, in cui ogni capofamiglia poteva inoltrare, tramite i nuovi Reggenti, petizioni e richieste di interesse pubblico al Consiglio Grande e Generale.

Perse quindi ogni funzione deliberativa ed ogni controllo sulle altre assemblee politiche, e ciò permise l'instaurarsi dell'oligarchia da parte del Consiglio dei LX fino al 1906, quando venne resuscitato con funzioni referendarie, e permise col suo responso di avviare una nuova fase politica per la Repubblica, come già si è detto.

Ancora oggi l’arengo esiste con tale veste, perché due volte all’anno i cittadini sammarinesi possono inoltrare al Consiglio, sempre tramite le nuove Reggenze, le cosiddette istanze d’arengo, petizioni d’interesse pubblico con cui ognuno può sottoporre al parlamento sammarinese problemi non personali, ma che abbiano un interesse per la comunità. Entro un mese la Reggenza deve decidere se le istanze presentate sono conformi; quelle ritenute tali devono essere discusse in Consiglio entro un semestre dalla loro presentazione.

Questo istituto è molto utilizzato dai Sammarinesi, e permette spesso di stimolare il parlamento ad interessarsi di problemi particolarmente sentiti dalla cittadinanza.

 

Il Consiglio dei XII

 

E’ organo assai antico che in epoca comunale aveva funzioni e poteri politici e di governo molto importanti. Con gli statuti del ‘600 questi poteri vennero limitati e definiti in maniera più precisa, anche se rimase una certa confusione sulla sua reale fisionomia istituzionale. Nel 1921 e ’23 si stabilì per legge che esso fosse da considerare organo giudiziario e di giustizia amministrativa, con funzioni in questi ambiti. Tuttavia rappresenta un’istituzione del tutto originale della forma di governo sammarinese, a tal punto che una corretta definizione della sua natura giuridica è quanto mai ardua, essendo titolare in via principale tanto di funzioni esecutive, quanto giurisdizionali.
Le sue funzioni di natura giuridica sono diverse: è, per esempio, competente a decidere sui ricorsi civili di terza istanza; infatti quando la sentenza di secondo grado modifichi, anche parzialmente, quella di primo grado, spetta al Consiglio dei XII, in genere tramite l’aiuto di un esperto da lui stesso designato, la conferma della prima o della seconda sentenza.
Anche in ambito amministrativo ha svariate competenze: autorizza, per esempio, l’acquisto da parte di forensi della proprietà di immobili o altri diritti reali immobiliari su beni collocati in territorio della Repubblica; permette l’acquisto di beni immobili da parte di società o altre persone giuridiche; decide in merito alle domande di patrocinio gratuito; ecc.
Il Consiglio dei XII viene eletto dal Consiglio Grande e Generale al principio di ciascuna legislatura, e deve essere composto necessariamente da dodici consiglieri. Non esistono esplicite incompatibilità, anche se per prassi ormai consolidata si evita di designare come suoi componenti membri del Congresso di Stato. È presieduto dai Capitani Reggenti, che hanno diritto di voto soltanto se membri dello stesso.

 


Le Giunte di Castello

 


In tempi remoti il territorio della Repubblica di San Marino era diviso in dieci Gualdarie. Questa suddivisione aveva scopi pratici di tutela del patrimonio naturale, delle proprietà rurali, nonché di mantenimento dell’ordine pubblico.
Nel 1463 San Marino ampliò il suo territorio annettendosi vari centri abitati, chiamati Comuni o Castelli, tra cui Serravalle, Montegiardino e Faetano, a cui vennero concesse diverse autonomie amministrative. Ognuno dei tre Castelli era comunque presieduto da un Capitano nominato dalla Reggenza. Oggi, grazie ad una legge del 1925, il suo territorio è diviso in nove zone, ed ogni zona prende nome dal suo paese più grande, detto appunto Castello, ovvero: Città, Borgo, Serravalle, Acquaviva, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino.
Ogni Castello dispone di una sua Giunta di Castello, che ha compiti prettamente locali legati al controllo ed alla gestione dei servizi, alla promozione e coordinamento di attività di natura culturale, ricreativa o sociale, alla manutenzione, progettazione e realizzazione di lavori pubblici, parchi, ecc.
Le Giunte sono presiedute da un Capitano di Castello, e composte da un numero variabile di membri in base alla grandezza del loro Castello (9 per i Castelli con più di 2.000 abitanti, 7 per quelli più piccoli).
Vengono di norma elette ogni cinque anni per votazione diretta dagli elettori residenti nei singoli Castelli, o quando si verificano condizioni che le facciano sciogliere o decadere.