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In data 30 aprile 2021 è stato pubblicato il nuovo Decreto-Legge nel quale all'Art. 9 vengono specificate le "Disposizioni riguardanti la scuola".
Art. 9
(Disposizioni riguardanti la scuola)
1. È esentato dallobbligo delluso della mascherina allinterno e allesterno dell edificio scolastico il personale vaccinato del corpo docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado.
2. Per il personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado non vaccinato e non vaccinabile vige lobbligo di indossare cont inuativamente la mascherina allinterno e allesterno delledificio scolastico.
3. Gli studenti vaccinati della Scuola Secondaria Superiore, del CFP, dellIstituto Musicale Sammarinese e dellUniversità sono esentati dallobbligo delluso della mascherina allinterno delledificio scolastico.
4. Gli studenti non vaccinati e non vaccinabili della Scuola Secondaria Superiore, del CFP, dellIstituto Musicale Sammarinese e dellUniversità sono tenuti ad indossare la mascherina allinterno delledificio scolas tico ogni qualvolta non siano seduti al banco.
5. Lobbligo di indossare la mascherina al banco decade per tutti gli alunni e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nonché per IMS e Università.
6. Laddove non è garantito un adeguato ricambio di aria secondo le prescrizioni ricevute e nei casi in cui non sia possibile rispettare il distanziamento, luso della mascherina è obbligatorio.
7. È facoltà dei Dipartimenti ISS in accordo con il Dipartimento Istruzione modificare prescrizioni di cui al presente articolo emanando apposita circolare
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