REGOLE STRADALI SPECIFICHE DELLA REPUBBLICA DI SAN
MARINO
1)
Il battistrada degli pneumatici del
ciclomotore deve avere lo spessore di almeno 1mm (in
Italia 0,5mm);
2)
Il proprietario del ciclomotore ha l’obbligo
di effettuare la revisione periodica al proprio
veicolo a cinque anni dalla immissione in
circolazione e poi ogni due anni (in Italia quattro
anni, poi due);
3)
Viaggiare sul ciclomotore senza casco
comporta una sanzione pecuniaria (in Italia anche il
fermo per 30 giorni);
4)
Gareggiare in velocità con un altro
ciclomotore comporta una sanzione pecuniaria (in
Italia anche la confisca del mezzo);
5)
Se si viaggia in due sul ciclomotore e il
conducente è minorenne, si è soggetti solo ad una
sanzione pecuniaria (in Italia anche al fermo
amministrativo del mezzo);
6)
In relazione al contratto di assicurazione
stipulato, l’impresa assicuratrice deve rilasciare
al conducente:
a)
la polizza di assicurazione;
b)
il contrassegno di assicurazione;
c)
il certificato di assicurazione da esibire a
richiesta assieme al certificato di circolazione;
7)
Il Codice della Strada italiano obbliga i
conducenti dei ciclomotori a tenere le luci sempre
accese. Nella nostra Repubblica, nonostante sia
consigliabile avere le luci accese anche di giorno,
tale norma non è prevista nella legislazione e
quindi non vige questa regola; le norme prevedono
l’accensione delle luci “da mezz’ora dopo il
tramonto fino a mezz’ora prima dell’alba”.