REGOLE STRADALI SPECIFICHE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
1) Il battistrada degli pneumatici del ciclomotore deve avere lo spessore di almeno 1mm (in Italia 0,5mm);
2) Il proprietario del ciclomotore ha l’obbligo di effettuare la revisione periodica al proprio veicolo a cinque anni dalla immissione in circolazione e poi ogni due anni (in Italia quattro anni, poi due);
3) Viaggiare sul ciclomotore senza casco comporta una sanzione pecuniaria (in Italia anche il fermo per 30 giorni);
4) Gareggiare in velocità con un altro ciclomotore comporta una sanzione pecuniaria (in Italia anche la confisca del mezzo);
5) Se si viaggia in due sul ciclomotore e il conducente è minorenne, si è soggetti solo ad una sanzione pecuniaria (in Italia anche al fermo amministrativo del mezzo);
6) In relazione al contratto di assicurazione stipulato, l’impresa assicuratrice deve rilasciare al conducente:
a) la polizza di assicurazione;
b) il contrassegno di assicurazione;
c) il certificato di assicurazione da esibire a richiesta assieme al certificato di circolazione;
7) Il Codice della Strada italiano obbliga i conducenti dei ciclomotori a tenere le luci sempre accese. Nella nostra Repubblica, nonostante sia consigliabile avere le luci accese anche di giorno, tale norma non è prevista nella legislazione e quindi non vige questa regola; le norme prevedono l’accensione delle luci “da mezz’ora dopo il tramonto fino a mezz’ora prima dell’alba”.