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REGOLE STRADALI SPECIFICHE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

 

 

1)      Il battistrada degli pneumatici del ciclomotore deve avere lo spessore di almeno 1mm (in Italia 0,5mm);

                                                                                     

2)      Il proprietario del ciclomotore ha l’obbligo di effettuare la revisione periodica al proprio veicolo a cinque anni dalla immissione in circolazione e poi ogni due anni (in Italia quattro anni, poi due);

 

3)      Viaggiare sul ciclomotore senza casco comporta una sanzione pecuniaria (in Italia anche il fermo per 30 giorni);

 

4)      Gareggiare in velocità con un altro ciclomotore comporta una sanzione pecuniaria (in Italia anche la confisca del mezzo);

 

5)      Se si viaggia in due sul ciclomotore e il conducente è minorenne, si è soggetti solo ad una sanzione pecuniaria (in Italia anche al fermo amministrativo del mezzo);

 

6)      In relazione al contratto di assicurazione stipulato, l’impresa assicuratrice deve rilasciare al conducente:

a)      la polizza di assicurazione;

b)      il contrassegno di assicurazione;

c)      il certificato di assicurazione da esibire a richiesta assieme al certificato di circolazione;

 

7)      Il Codice della Strada italiano obbliga i conducenti dei ciclomotori a tenere le luci sempre accese. Nella nostra Repubblica, nonostante sia consigliabile avere le luci accese anche di giorno, tale norma non è prevista nella legislazione e quindi non vige questa regola; le norme prevedono l’accensione delle luci “da mezz’ora dopo il tramonto fino a mezz’ora prima dell’alba”.