REGOLE STRADALI SPECIFICHE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 1. Il battistrada dei pneumatici del ciclomotore deve avere lo spessore di almeno 1mm (in Italia 0,5mm) Pag.124 libretto 2. Con il Decreto 101 del 2010 anche a San Marino la revisione periodica al proprio ciclomotore si fa a quattro anni dalla immissione in circolazione e poi ogni due anni. Pag 126 libretto 3. Viaggiare sul ciclomotore senza casco comporta una sanzione pecuniaria. (In Italia anche il fermo per 30 giorni). Pag 159 del libretto. 4. Gareggiare in velocità con un altro ciclomotore comporta una sanzione pecuniaria. (In Italia anche confisca) Pag 164 del libretto 5. Se si viaggia in due sul ciclomotore e il conducente è minorenne, si è soggetti solo ad una sanzione pecuniaria (In Italia anche fermo amministrativo del mezzo) pag161 e 169 domanda 21.16 6. In relazione al contratto di assicurazione stipulato, l’impresa assicuratrice deve rilasciare al conducente: a. la polizza di assicurazione; b. il contrassegno di assicurazione (da esporre insieme al bollo a RSM); c. il certificato di assicurazione da esibire a richiesta assieme al certificato di circolazione Stesse regole dell’Italia ma nei quiz troverai questa frase Il conducente del ciclomotore deve esporre la polizza di assicurazione Naturalmente questa frase è falsa. 7. Il codice della Strada italiano obbliga i conducenti dei ciclomotori a tenere le luci sempre accese. Nella nostra Repubblica, nonostante sia consigliabile avere le luci accese, tale norma non è prevista nella legislazione e quindi non vige questa regola. Sito con quiz per patentino per il ciclomotore: http://webpatente.altervista.org/webpatentino/ |